Art. 17.
(Ricerca finalizzata).

      1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti delle risorse ad essi attribuite in base alla normativa vigente, sono finanziati specifici progetti volti allo studio e alla valorizzazione delle piante officinali e delle relative tecniche di coltivazione e di trasformazione.
      2. Le regioni informano il Ministero dell'università e della ricerca dei progetti aventi gli obiettivi previsti dal comma 1 da esse finanziati.